Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 mar 1984
Restano ferme le dotazioni organiche stabilite per le altre qualifiche, come previste nel decreto numero 1107/1982, e le modalità e criteri fissati per l'inquadramento nel ruolo speciale del Ministero del commercio con l'estero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983 PERTINI CAPRIA - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1984 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 219
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;1005#art-2