Statuto dell'istituto universitario di architettura di Venezia
Art. 7
7 / 21Corso di laurea in architettura
In vigore dal 1 set 1984
Gli studi del corso di laurea in architettura hanno la durata di cinque anni e comprendono il numero complessivo di trenta annualità di insegnamento.
I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al primo anno di corso di laurea in architettura sono quelli previsti dalle vigenti leggi.
Il consiglio di facoltà determina caso per caso, in relazione all'indirizzo prescelto, a quale anno di corso possono essere ammessi gli studenti provenienti da altre facoltà universitarie o istituti superiori, italiani o stranieri, e i laureati in altre discipline, stabilendo quali degli esami sostenuti sono convalidati.
L'ammissione all'esame di laurea avviene dopo il superamento delle trenta annualità previste. Al termine degli studi la facoltà rilascia il titolo di dottore in architettura.
Il consiglio di facoltà determina le equipollenze al fine del riconoscimento di lauree conseguite all'estero, con le modalità di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore numero 1592/1933.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;1272#art-sdi-7