Art. 19
Statuto dell'istituto universitario di architettura di Venezia

Art. 19

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In vigore dal 1 set 1984
Per i rispettivi corsi di laurea il presidente, in accordo con il consiglio di corso di laurea, all'inizio dell'anno accademico, coordina e rende esecutivi i programmi e gli orari dei vari corsi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;1272#art-sdi-19