Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 feb 1984
N. 818. Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, nove posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Roma come segue: Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di chimica biologica................ posti 1 istituto di farmacologia................... posti 1 istituto di anestesiologia e rianimazione.......... posti 1 istituto di clinica dermatologica.............. posti 2 istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali... posti 2 istituto di II clinica neurologica.............. posti 1 istituto policattedra di urologia.............. posti 1 Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1984 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 211
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-08-01;818#art-1