Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 ago 1983
N. 338. Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, cinque posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DI ROMA Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di clinica ostetrica e ginecologica seconda..... posti 1 istituto di microbiologia.................. posti 1 istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore.....posti 1 istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di malattie apparato cardiovascolare seconda............... posti 2 Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 72
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