Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 ago 1983
N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DI ROMA Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di prima clinica medica generale e terapia medica per le esigenze della sesta cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica..................... posti 1 istituto di quinta clinica chirurgica........... posti 2 istituto di prima clinica medica generale e terapia medica per le esigenze della prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare....................... posti 3 Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 71
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