Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 lug 1983
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 849 miliardi per l'anno 1983, in lire 1.470 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.791 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1984 e 1985. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1983 PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - ALTISSIMO - GORIA - BODRATO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1983 Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-rd-2