Accordo›Parte prima
Art. 9
9 / 71Congedo ordinario
In vigore dal 21 lug 1983
Il dipendente ha diritto, per ogni anno solare, ad un congedo ordinario di 30 giorni lavorativi; per il personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti il suddetto congedo è aumentato di 15 giorni.
Il dipendente ha anche diritto per ciascun anno, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937, a due giornate da aggiungersi al congedo ordinario nonché a quattro giornate di permesso retribuito, da fruirsi entro l'anno solare; qualora le quattro giornate di permesso di cui sopra non possano essere fruite per esigenze di servizio nell'arco dell'anno solare cui si riferiscono, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.
Il godimento del congedo ordinario avverrà in modo programmato nelle forme che saranno definite dall'amministrazione tenuto conto delle necessità di garantire, comunque, a tutti i dipendenti un periodo di 15 giorni nel periodo estivo.
Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere fatto con riferimento a giornate lavorative di 6 ore e 20 minuti per i dipendenti con orario settimanale di 38 ore e di 4,45 ore rispettivamente per i medici a tempo definito con orario di 28,30 ore e di ore 3,10 per i dipendenti ad orario di 19 ore.
Il dipendente assunto posteriormente al 1 gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno.
Il congedo ordinario è irrinunciabile e non è monetizzabile.
Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto alla fruizione dei congedi non goduti entro il primo semestre dell'anno successivo.
La fruizione del congedo ordinario è interrotta in caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati e comunque comportanti attestata incapacità lavorativa.
Ai fini del computo delle ferie la settimana va considerata comunque su 6 giornate lavorative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-9