Accordo›Parte quarta
Art. 67
67 / 71Norma transitoria di sperimentazione
In vigore dal 21 lug 1983
Su richiesta delle singole U.S.L. e, allo scopo di garantire favorevoli condizioni di sperimentazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria interessate, le regioni potranno consentire in via sperimentale la gestione dell'istituto di incentivazione come sopra definito attraverso l'attivazione di un sistema di calcolo budgettario.
In ogni caso non dovrà essere superato il tetto di spesa così come definito ai precedenti articoli.
A tale fine le parti convengono sull'opportunità che venga attivata a livello del Ministero della sanità una apposita commissione costituita da:
1 funzionario del Ministero del tesoro;
1 funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2 funzionari del Ministero della sanità;
1 funzionario del Dipartimento della funzione pubblica;
2 rappresentanti tecnici designati dalle regioni;
2 rappresentanti tecnici designati dall'ANCI;
9 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e di categoria più rappresentative firmatarie del presente accordo.
Tale commissione definirà, entro il 31 dicembre 1983, standards, parametri e modalità di sperimentazione e/o attuazione del sistema budgettario aventi carattere nazionale di riferimento.
Sulla scorta di documenti di lavoro predisposti a suo tempo dai gruppi tecnici interregionali, si individuano i seguenti punti qualificanti che devono essere oggetto di approfondimento tecnico e operativo da parte della commissione:
a) gli obiettivi del sistema budgettario e sue fonti di finanziamento;
b) i centri di spesa di U.S.L. e conseguente individuazione dei servizi e/o reparti, e/o aree o settori, e/o unità operative autonome in cui, a seconda delle diverse realtà regionali, può venire articolato il sistema budgettario di ogni singola U.S.L.;
c) la base di partenza, costituente la quota convenzionale 100, a cui riportare le variazioni in più o in meno dell'ammontare degli incentivi annualmente disponibili e conseguentemente da ripartire secondo seguente punto g);
d) le componenti di tale base di partenza, o quota convenzionale 100, nonché i criteri omogenei per la raccolta dei dati che compongono l'analisi dei costi;
e) standards medi nazionali e regionali, anche al fine di consentire su base annuale adeguati confronti documentabili fra le parti e/o servizi e/o aree, e/o unità operative omogenee. Tali standards devono comprendere:
le attività di diagnostica e terapia strumentale;
le attività di supporto integrativo specialistico in regime ambulatoriale;
le attività in regime di degenza collegate a indici regionali di ottimale utilizzo delle strutture in termini di personale nonché di materiale farmaceutico e di normale consumo;
f) i criteri per la determinazione del plus orario collegato con le attività a supporto dei servizi distrettuali territoriali in forma documentata;
g) la ripartizione e relative proporzioni fra quota fissa, costituente indennità collegata al plus orario, e quota variabile del complessivo regime degli incentivi al sistema budgettario;
h) i criteri di ripartizione delle complessive risorse, derivanti dal contenimento dei costi documentati dalla riallocazione delle risorse dal comparto privatistico convenzionato al comparto pubblico, in quote destinate rispettivamente a:
h1) amministrazione dell'U.S.L.;
h2) investimenti per rinnovo attrezzature e arredi del reparto e/o servizio interessato;
h3) personale medico e non medico del servizio interessato e dei restanti servizi di U.S.L. operanti a supporto;
i) la responsabilità della gestione tecnico-manageriale del budget di servizio e/o reparto in capo al dirigente del medesimo e alla sua equipe;
l) i criteri per la costituzione di apposite commissioni consultive, a livello regionale e di U.S.L., per esprimere pareri in ordine all'applicazione pratica del sistema budgettario degli incentivi.
Le parti convengono che anche in linea di massima, per la individuazione degli standards, parametri e metodologie di cui ai precedenti commi, la commissione deve attenersi il più possibile a criteri, di omogeneità e compatibilità con gli indirizzi metodologici e pratico-attuativi previsti per il restante sistema di incentivazione della produttività non a carattere budgettario, nella misura in cui sono applicabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-67