Accordo›Parte quarta
Art. 66
66 / 71Norme finali e transitorie
In vigore dal 21 lug 1983
Il nuovo tariffario nazionale di cui al precedente sarà definito da una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle OO.SS.
di cui all' della legge n. 833/78 firmatarie del presente accordo.
La commissione dovrà concludere il proprio lavoro entro il 30 giugno 1983. Il tariffario formulato dalla commissione di cui al primo comma sarà integralmente recepito con decreto del Ministro della sanità entro 15 giorni dalla fine dei lavori della commissione.
L'istituto di incentivazione della produttività di cui agli articoli precedenti viene attivato dal 1° luglio 1983.
In assenza del nuovo tariffario previsto dal precedente le competenze economiche vengono erogate, a parità di prestazioni, in forma di acconto sulla base delle quote percepite nel semestre precedente.
Restano ferme le percentuali e le modalità di ripartizione di cui all'ANUL 24 giugno 1980 per quanto concerne gli introiti relativi a: attività libero-professionale personale;
consulti e consulenze;
la quota riservata al fondo comune non medici; la stessa sarà ripartita come segue: 70% al personale di cui alla lettera sub B) del precedente ; 30% al personale di cui alla lettera sub C) dello stesso articolo.
Per le attività libero-professionali in regime di ricovero, ferme restando le ripartizioni dettate dalla normativa generale dell'ANUL del 24 giugno 1980 per il personale medico e non medico, i proventi verranno ripartiti come segue:
1) al medico dell'equipe curante prescelto all'atto del ricovero 15%;
2) la restante quota sarà successivamente ripartita con le seguenti modalità:
primari............................. 1,80 aiuto.............................. 1,40 assistenti........................... 1,00
3) al primario dovrà essere in ogni caso assicurata una compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante all'intera equipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verrà ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai precedenti numeri 1) e 2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-66