Art. 60 · Attivazione dell'istituto delle incentivazioni
AccordoParte quarta

Art. 60

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Attivazione dell'istituto delle incentivazioni

In vigore dal 21 lug 1983
Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982 a titolo di ex compartecipazioni, le regioni, per la concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttività di cui all'articolo precedente, nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del Fondo sanitario nazionale, dovranno comunque vincolare all'attività di incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per l'attività specialistica convenzionata esterna. Nell'ambito di ciascuna U.S.L. tale fondo può essere ulteriormente aumentato nella stessa misura in cui diminuisce la spesa sopportata dall'U.S.L. stessa per attività erogate in regime convenzionato esterno sulla base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali. Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta attività in modo da garantire maggiori spazi anche temporali di prestazione di servizi all'utenza in una logica di dovuta risposta ad effettive necessità. La maggior disponibilità, così determinata, deve essere opportunamente utilizzata attraverso una corretta canalizzazione della domanda. Questa deve avvenire mediante una adeguata informazione delle reali disponibilità della struttura pubblica e la conseguente piena utilizzazione delle disponibilità accertate, a mezzo di una attivazione delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-60