Art. 53 · Paga oraria giornaliera
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Art. 53

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Paga oraria giornaliera

In vigore dal 21 lug 1983
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali e per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore settimanali e per 3,16 per il rapporto a metà tempo. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-53