Art. 49 · Indennità di profilassi antitubercolare
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Art. 49

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Indennità di profilassi antitubercolare

In vigore dal 21 lug 1983
A tutto il personale operante in reparti o divisioni tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-49