Art. 48 · Indennità di rischio da radiazioni
AccordoParte seconda

Art. 48

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Indennità di rischio da radiazioni

In vigore dal 21 lug 1983
Al personale medico e ai tecnici di radiologia, sottoposti in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di "rischio da radiazioni" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità. L'accertamento del personale non compreso nel primo comma soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal dirigente del servizio radiologico, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso; è peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-48