Art. 42 · Indennità di aggiornamento professionale
AccordoParte seconda

Art. 42

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Indennità di aggiornamento professionale

In vigore dal 21 lug 1983
Al personale inquadrato nei livelli 9, 10 e 11 dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, compete una indennità di aggiornamento professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: livello 9........................ L. 1.000.000 livello 10....................... L. 2.000.000 livello 11....................... L. 3.000.000 Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-42