Accordo›Parte seconda
Art. 42
42 / 71Indennità di aggiornamento professionale
In vigore dal 21 lug 1983
Al personale inquadrato nei livelli 9, 10 e 11 dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, compete una indennità di aggiornamento professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
livello 9........................ L. 1.000.000 livello 10....................... L. 2.000.000 livello 11....................... L. 3.000.000
Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-42