Art. 39 · Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza
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Art. 39

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Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza

In vigore dal 21 lug 1983
Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la indennità di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: livello 9........................ L. 4.000.000 livello 10....................... L. 5.000.000 livello 11....................... L. 6.000.000 Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-39