Art. 33 · Diritto all'informazione
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Art. 33

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Diritto all'informazione

In vigore dal 21 lug 1983
a) Informazione per la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi. b) Informazione per la contrattazione. Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro. c) Sedi di informazione e di intervento. In una visione socio-sanitaria le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e della unità sanitaria locale. d) Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi delle unità sanitarie locali nonché una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi, i bilanci e gli investimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-33