Art. 30 · Indumenti di lavoro
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Art. 30

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Indumenti di lavoro

In vigore dal 21 lug 1983
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi a cura e spese dell'amministrazione. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-30