Accordo›Parte prima
Art. 2
2 / 71Accordi decentrati
In vigore dal 21 lug 1983
Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del presente accordo le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la regolamentazione delle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione del personale in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture delle unità sanitarie locali;
b) articolazione degli orari di lavoro;
c) standards di rendimento, ivi comprese le verifiche periodiche sui risultati delle attività svolte;
d) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardante il personale dipendente;
e) organizzazione interna degli uffici e dei servizi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-2