Art. 14 · Mobilità
AccordoParte prima

Art. 14

14 / 71

Mobilità

In vigore dal 21 lug 1983
L'istituto della mobilità è da intendere come utilizzazione temporanea o definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella di provenienza, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni funzionali. Di conseguenza, non rientra nella disciplina della mobilità l'utilizzazione del personale nell'ambito dello stesso servizio o presidio o stabilimento, per la quale fattispecie vige il normale potere di organizzazione dell'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-14