Accordo›Parte prima
Art. 10
10 / 71Congedo straordinario
In vigore dal 21 lug 1983
Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi:
per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessità di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, superato il quale il dipendente è posto in aspettativa;
per matrimonio, limitatamente a giorni 15;
per gravidanza e puerperio, si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri;
per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse ivi compreso il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede di esame;
qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente ad un periodo di 30 giorni. Per le cure termali resta ferma la disciplina di cui all' del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176;
per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive;
per infermità temporaneamente invalidante;
per partecipazione a congressi;
per corsi di aggiornamento e di specializzazione;
per lutti o altri gravi motivi.
L'amministrazione, comunque, oltre i casi previsti da particolari disposizioni di legge, previo accertamento della fondatezza della richiesta, può autorizzare congedi straordinari non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata massima di 2 mesi.
Il personale, che, a qualunque titolo, ha fruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario.
Il congedo straordinario è considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico spettante al dipendente nei periodi di congedo straordinario è quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-10