Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
Art. 8
8 / 28Qualifiche ex art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155
In vigore dal 21 lug 1983
In relazione alle effettive esigenze organizzative derivanti dall'attuazione delle nuove norme sulla programmazione e organizzazione del lavoro, gli enti daranno concreta attuazione, ricorrendone i presupposti, all', comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, istituendo le qualifiche di esperto di gestione con distinti profili per l'area amministrativa e quella tecnica.
Le dotazioni organiche per i singoli profili sono stabilite entro tre mesi, a norma degli della legge 20 marzo 1975, n. 70.
L'accesso alla qualifica di esperto di gestione è riservato al personale della qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore, rispettivamente per i profili dell'area amministrativa e di quella tecnica, secondo le norme che saranno stabilite dai regolamenti organici degli enti e comunque con almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche di collaboratore e collaboratore coordinatore dei ruoli amministrativo o tecnico.
La declaratoria delle mansioni della qualifica di cui al presente articolo è contenuta nell'allegato n. 1.
Al personale appartenente alla qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnica, cui sia affidato il compito di responsabile dei progetti individuati in relazione alle esigenze organizzative presso servizi di elaborazione automatica dei dati, è corrisposta un'indennità annua di L. 1.500.000 per la durata di svolgimento del suddetto compito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-8