Art. 7 · Lavoro straordinario
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 7

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Lavoro straordinario

In vigore dal 21 lug 1983
Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto tra 200 ore annue e l'effettiva consistenza del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente. Il dirigente l'unità funzionale autorizza prestazioni oltre l'orario normale, con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, che non possono superare in ogni caso le 120 ore annue per ciascun dipendente. Per esigenze di carattere eccezionale, debitamente motivate con riferimento sia alla programmazione dell'obiettivo sia al personale quantitativamente e/o qualitativamente occorrente per il suo raggiungimento, il direttore generale può autorizzare l'esecuzione di prestazioni eccedenti quelle di cui al comma precedente ma in ogni caso contenute entro il limite globale previsto dal primo comma. Le modalità, le articolazioni e le aree di lavoro interessate saranno individuate con lo strumento di cui al terzo comma del precedente . Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983 le ore di straordinario residue saranno effettuate secondo modalità e procedure in atto negli enti. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano congelati gli importi orari conseguiti al momento di entrata in vigore del decreto stesso, con esclusione di quanto derivante dalla dinamica della scala mobile. A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dalle presenti disposizioni, le maggiorazioni dello stipendio orario per turni di cui all', comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono ridotte al 15% per i turni pomeridiani e al 65% per quelli notturni o festivi, fatti salvi, se più favorevoli, i compensi già in vigore che restano congelati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-7