Art. 5 · Formazione e qualificazione professionale
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 5

5 / 28

Formazione e qualificazione professionale

In vigore dal 21 lug 1983
Gli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono rivolti: a) alla formazione del personale di nuova nomina ed allo sviluppo della qualificazione professionale del personale in servizio. I collaboratori ed i collaboratori tecnici potranno essere reclutati in base a prove concorsuali tenute al termine di apposito corso di formazione all'impiego; b) alla formazione professionale e all'aggiornamento permanente dei dirigenti, da perseguire anche attraverso programmi di intervento rivolti in modo specifico all'approfondimento di tematiche attinenti alla funzione dirigenziale. In tale quadro saranno realizzati corsi e seminari di specializzazione per i funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza. Per gli interventi di cui alla lettera b) saranno valorizzate forme di collaborazione con le scuole superiori dello Stato e con scuole di formazione di tipo industriale o universitario. Agli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale promossi da ciascun ente possono partecipare, secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione articolata a livello nazionale, dipendenti di altri enti, con concorso di questi ultimi alla relativa spesa. In sede di contrattazione articolata sarà altresì disciplinata la partecipazione dei dipendenti delle qualifiche dirigenziali, di quelle che danno titolo all'accesso alla dirigenza e delle qualifiche del ruolo professionale, a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attività scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale medesimo. I periodi di formazione professionale per gli appartenenti al ruolo professionale ed alle due più elevate qualifiche del ruolo tecnico professionale saranno svolti anche presso sedi universitarie italiane e straniere, centri, enti ed istituti di ricerca pubblici o privati italiani, stranieri e internazionali, o presso imprese opportunamente prescelte in relazione all'attività dell'ente di appartenenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-5