Art. 4 · Produttività
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 4

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Produttività

In vigore dal 21 lug 1983
I criteri per la rilevazione ed i riscontri della produttività da realizzare in tutti gli enti saranno definiti in di contrattazione articolata alla stregua delle esigenze dei singoli enti per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Si terrà anche conto dei principi di cui agli , ultimo comma, prima parte, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per il lavoro misurabile relativamente ad attività aventi carattere ripetitivo o di routine saranno individuati, agli effetti della realizzazione di piani e programmi di lavoro, standards di rendimento basati sulla rilevazione dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elementari. Per il lavoro non misurabile con i criteri di cui al precedente comma, saranno definite le modalità per la realizzazione di progetti-obiettivo o di specifici programmi di lavoro e per le connesse verifiche, anche ai fini della corresponsione dei compensi, che, per quanto concerne gli enti di ricerca, potranno essere erogati, secondo espressa previsione dello specifico programma, per stati di avanzamento del progetto ed al conseguimento degli obiettivi programmati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-4