Art. 3 · Programmazione e organizzazione del lavoro
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 3

3 / 28

Programmazione e organizzazione del lavoro

In vigore dal 21 lug 1983
Gli enti, nello svolgimento dell'attività istituzionale, operano in piena autonomia attraverso una organizzazione che privilegi il conseguimento di obiettivi di produttività e di efficacia e la programmazione degli interventi. I centri di responsabilità di prodotto sono individuati nelle unità organiche, costituite nell'ambito di un modello organizzativo che garantisca la sistematica verifica dei risultati e il governo complessivo delle strutture. In relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unità organiche potranno essere costituiti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nuclei operativi interni all'unità stessa e da questa dipendenti, cui assegnare i compiti relativi alla realizzazione di singoli prodotti o fasi compiute di procedure. Tali nuclei, costituenti "unità minime di produzione", possono identificarsi nei settori di coordinamento od essere determinati indipendentemente da essi. In questo ultimo caso il dirigente l'unità organica può sperimentalmente determinarne la costituzione e composizione caratterizzata da un'ampia fungibilità di mansioni amministrative e tecniche, nel pieno rispetto delle attribuzioni proprie del livello professionale di appartenenza, anche per quanto attiene al conferimento di eventuali funzioni di coordinamento. Gli enti di ricerca, inoltre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, privilegiano, in materia di organizzazione del lavoro ai sensi dell' della legge 20 marzo 1975, n. 70, sistemi organizzativi di tipo dipartimentale incentivanti il lavoro di gruppo e tali da assicurare dinamicità organizzativa sia a livello delle strutture stesse sia a livello delle connesse responsabilità e definiranno altresì entità, caratteristiche e funzionamento delle unità di progetto aventi per scopo attività scientifico-tecnica di particolare importanza con carattere di temporaneità programmata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-3