Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
Art. 28
28 / 28Sussidi, borse di studio, mutui edilizi
In vigore dal 21 lug 1983
L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è fissato in L.
500.000. L'importo del sussidio può essere elevato fino a L. 1.500.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravità.
Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 350.000 e L. 500.000.
Il secondo periodo del punto 5) dell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è così modificato:
"I mutui verranno erogati ove il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari, nè assegnatari e locatari con patto di futura vendita o riscatto, di alcun alloggio nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro.
I predetti mutui vanno corrisposti per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata fino ad un massimo di 75 milioni di lire".
Lo stesso punto 5) dell'allegato 6 viene così integrato:
"A tali mutui, coperti con garanzia ipotecaria e con le necessarie assicurazioni sull'immobile, si applica un tasso di interesse agevolato a carico del dipendente pari al tasso di interesse legale maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto".
Al citato allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 è aggiunto il seguente comma:
"In tale limite dovrà essere ricompreso il "costo reale" inerente ai prestiti, calcolato quale differenza tra lo interesse leale a carico del dipendente ed il tasso di remunerazione dei depositi bancari dei singoli enti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-28