Art. 23 · Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali di personale in particolari posizioni
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 23

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Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali di personale in particolari posizioni

In vigore dal 21 lug 1983
Il personale della prima qualifica professionale che rivestiva una qualifica del ruolo tecnico della ex carriera direttiva corrispondente alla qualifica di direttore centrale, direttore superiore o direttore principale, secondo l'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e che da almeno quattro anni eserciti funzioni dirigenziali in virtù della precedente qualifica, in posizione di distacco o di comando presso amministrazioni statali, dove abbia svolto incarichi particolari, attestati dalle stesse, può a domanda, ed in presenza delle necessarie disponibilità dei posti di organico, essere inquadrato nei ruoli della dirigenza dell'ente di appartenenza a qualifica anche immediatamente superiore a quella come sopra rivestita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-23