Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
Art. 20
20 / 28Mobilità temporanea a domanda del dipendente
In vigore dal 21 lug 1983
Sentita la commissione del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, il direttore generale può disporre a domanda, per seri e gravi motivi, l'assegnazione per non più di sei mesi del dipendente ad altra unità, senza corresponsione di indennità o rimborso di spesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-20