Art. 20 · Mobilità temporanea a domanda del dipendente
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 20

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Mobilità temporanea a domanda del dipendente

In vigore dal 21 lug 1983
Sentita la commissione del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, il direttore generale può disporre a domanda, per seri e gravi motivi, l'assegnazione per non più di sei mesi del dipendente ad altra unità, senza corresponsione di indennità o rimborso di spesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-20