Art. 2 · Contrattazione articolata e decentrata
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 2

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Contrattazione articolata e decentrata

In vigore dal 21 lug 1983
Nell'ambito e nei limiti della presente normativa, sono consentiti accordi articolati a livello nazionale per singolo ente o gruppo di enti nonché accordi decentrati per aree territoriali delimitate, nei limiti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, in attesa delle norme attuative dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, da realizzare con accordo intercompartimentale. Per gli enti di ricerca sono consentiti accordi decentrati a livello di unità funzionali costituite da almeno una unità organica complessa. La contrattazione articolata di cui al comma precedente riguarda le seguenti aree di intervento: programmi generali di formazione e aggiornamento professionale; metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza delle strutture; criteri generali per la ripartizione dei carichi di lavoro, la determinazione degli standards, i riscontri di produttività e l'attuazione di misure incentivanti; articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la più razionale e puntuale erogazione dei servizi; realizzazione di servizi sociali; rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70; criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70. La contrattazione nazionale articolata è volta a definire, per le materie di cui al precedente comma, principi-quadro e criteri omogenei per tutto il territorio nazionale nonché gli ambiti dell'eventuale intervento sulle materie stesse della contrattazione decentrata a livello territoriale. La contrattazione decentrata è finalizzata ad adeguare, nei limiti di cui al comma precedente e in quanto ammissibile, i contenuti della contrattazione nazionale alle specifiche esigenze territoriali. Gli accordi di cui ai precedenti commi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto. Gli accordi nazionali sono stipulati fra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione soggette, ove comportino modifiche dei regolamenti organici, alle procedure di approvazione di cui all'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli accordi decentrati sono stipulati tra la delegazione dell'ente nominata dal presidente e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale. Con la contrattazione articolata saranno stabilite le modalità per l'immediata esecutività degli accordi decentrati, salvo il potere di annullamento degli organi centrali dell'ente qualora gli stessi eccedano i limiti della rispettiva competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-2