Art. 17 · Scaglionamento degli oneri
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 17

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Scaglionamento degli oneri

In vigore dal 21 lug 1983
I benefici economici derivanti, nella prima applicazione del presente decreto, dall'attribuzione degli stipendi previsti dal decreto stesso, rispetto a quelli fruiti da ciascun dipendente al 31 dicembre 1982, od anche da passaggi di livello o di qualifica o dal conseguimento delle maggiorazioni di cui all' successivamente intervenuti, sono corrisposti nella misura percentuale di cui appresso: Dirigenti - Prima qualifica professionale e collaboratore tecnico Dal 1° al 9° livello professionale - - dal 1 gennaio 1983 30% 25% dal 1 luglio 1983 45% 40% dal 1 gennaio 1984 60% 50% dal 1 luglio 1984 90% 65% dal 1 gennaio 1985 100% 100%
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-17