Art. 99 · Dispensa dal servizio
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloTitolo V

Art. 99

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Dispensa dal servizio

In vigore dal 24 giu 1983
Salvo quanto previsto dal precedente primo comma, il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato, oltre che nei casi previsti dal successivo quando il dipendente venga riconosciuto permanentemente inabile al servizio. La proposta di dispensa dal servizio per inabilità permanente è notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad un collegio medico-legale istituito presso un servizio sanitario nazionale. Ai relativi accertamenti potrà partecipare un medico di fiducia del dipendente. La dispensa per inabilità permanente ha decorrenza: a) nelle ipotesi contemplata dal precedente , quarto e quinto comma, dal giorno successivo a quello di scadenza dei periodi massimi ivi previsti b) nelle altre ipotesi, dalla data del relativo provvedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-99