Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Titolo V
Art. 99
99 / 111Dispensa dal servizio
In vigore dal 24 giu 1983
Salvo quanto previsto dal precedente primo comma, il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato, oltre che nei casi previsti dal successivo quando il dipendente venga riconosciuto permanentemente inabile al servizio.
La proposta di dispensa dal servizio per inabilità permanente è notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad un collegio medico-legale istituito presso un servizio sanitario nazionale. Ai relativi accertamenti potrà partecipare un medico di fiducia del dipendente.
La dispensa per inabilità permanente ha decorrenza:
a) nelle ipotesi contemplata dal precedente , quarto e quinto comma, dal giorno successivo a quello di scadenza dei periodi massimi ivi previsti
b) nelle altre ipotesi, dalla data del relativo provvedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-99