Art. 97 · Dimissioni volontarie
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloTitolo V

Art. 97

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Dimissioni volontarie

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente può in qualsiasi momento, dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto con almeno quattro mesi di preavviso e non hanno effetto se non accettate. Il dipendente che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare. In tale ultimo caso l'accettazione delle dimissioni può essere rinviata all'esito del procedimento penale o disciplinare. Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego. Se al momento in cui il dipendente non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-97