Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Titolo IV
Art. 93
93 / 111Richiamo in servizio
In vigore dal 24 giu 1983
I dipendenti collocati in disponibilità sono richiamati in servizio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, quando entro tre anni dalla data del collocamento in disponibilità si verifichino vacanze nello stesso profilo professionale o in profilo omogeneo di qualifica funzionale non superiore a quella di appartenenza, fatte salve le possibilità connesse al superamento di eventuali corsi di riqualificazione professionale.
In caso di riammissione in servizio, ai dipendenti con stipendio superiore a quello spettante nella qualifica di riassunzione è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche solo economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-93