Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo II
Art. 9
9 / 111Accesso ai corsi di formazione professionale per l'ammissione all'impiego
In vigore dal 24 giu 1983
Nell'ipotesi di cui al sesto comma del precedente il consiglio di amministrazione nomina una commissione selezionatrice composta con gli stessi criteri di cui al precedente .
La commissione forma una graduatoria degli aspiranti sulla base del risultato di un esame colloquio o di una prova pratica, a seconda della natura delle mansioni proprie del profilo professionale da conferire, nonché sulla base della valutazione dei titoli di studio, di specializzazione o professionali prodotti dagli interessati.
Il punteggio massimo per la valutazione dei titoli non può superare la metà di quello attribuibile per l'esame colloquio o per la prova pratica; il punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneità è fissato nella metà di quello massimo attribuibile.
I candidati che hanno superato la prova di selezione sono ammessi ai corsi in ordine di graduatoria, in un numero eccedente almeno di un terzo quello dei posti messi a concorso.
La durata e la sede dei corsi nonché le modalità per il loro espletamento sono precisate nei bandi di concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-9