Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 88
71 / 111Revisione del procedimento disciplinare
In vigore dal 24 giu 1983
Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente cui fu inflitta la sanzione ovvero il coniuge sopravvivente o altro congiunto in primo grado adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.
La riapertura del procedimento è disposta dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, qualora ritenga che l'istanza di riapertura non possa essere accolta, ne dispone la reiezione con provvedimento motivato.
La riapertura del procedimento disciplinare sospende ad ogni effetto la sanzione già inflitta.
Al dipendente non può essere inflitta, a seguito della riapertura del procedimento, una sanzione più grave di quella già applicata.
Qualora il dipendente, a seguito del giudizio di revisione, venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e mansioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinaria, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare nel frattempo percepito.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata chiesta dal coniuge sopravvivente o dai figli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-88