Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 87
70 / 111Sospensione, estinzione e rinnovazione del procedimento
In vigore dal 24 giu 1983
Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino a che non sia esaurito quello penale, e, se già iniziato, deve essere sospeso.
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Dell'avvenuta estinzione per questa causa il direttore del servizio personale dovrà dare comunicazione scritta al direttore generale che ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. L'estinzione non si verifica se il procedimento è sospeso ai sensi del precedente comma.
Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.
L'estinzione determina altresì la revoca della sospensione cautelare e della esclusione dai concorsi e dalle procedure di nomina con gli effetti previsti dai precedenti primo comma e 70 terzo comma.
Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
Quando la deliberazione che infligge la sanzione disciplinare sia annullata per accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta la comunicazione della decisione giurisdizionale effettuata ai sensi di legge o entro trenta giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato all'amministrazione la decisione giurisdizionale o abbia costituito in mora la amministrazione stessa per l'esecuzione del decreto che ha accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-87