Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 86
69 / 111Rimborso spese al dipendente prosciolto
In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione.
Può chiedere altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita per la indennità di missione.
La domanda prevista dai commi precedenti deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di proscioglimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-86