Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 83
66 / 111Supplemento di istruttoria
In vigore dal 24 giu 1983
La commissione può sempre assumere direttamente, delegando a ciò un proprio membro, qualsiasi mezzo di prova o espletare ulteriori indagini, avvalendosi in tal senso della collaborazione di tutti gli uffici dell'Azienda. In tali casi fissa una data di aggiornamento dandone avviso nelle forme e con i termini di cui al quarto comma del precedente al dipendente che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.
Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dal successivo .
Ove la commissione abbia disposto un supplemento di istruttoria, la trattazione orale, in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata dinanzi alla commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione, di astensione o di impedimento del presidente o di uno o più membri, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-83