Art. 82 · Modalità per la deliberazione della commissione di disciplina
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 82

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Modalità per la deliberazione della commissione di disciplina

In vigore dal 24 giu 1983
Conclusa la fase di trattazione orale e ritiratisi sia il dipendente e chi eventualmente lo assista ai sensi del precedente , sia il direttore del servizio personale e il segretario della commissione, quest'ultima, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservate le modalità seguenti: a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali e quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione di sanzioni. Tutti i componenti della commissione danno il loro voto in ciascuna questione, quale che sia stato il voto espresso sulle altre; b) il presidente raccoglie i voti cominciando ogni volta dal componente meno anziano di età e votando per ultimo; c) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti della commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che non si raggiunga la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione si determini parità di voti, prevale la soluzione più favorevole al giudicando. La deliberazione è segreta, nè alcuno può opporre l'inosservanza delle modalità come causa di nullità o di impugnazione, salvo quanto è stabilito al precedente alinea c). Non possono intervenire alla deliberazione, a pena di nullità, i membri della commissione che abbiano riferito al servizio personale o svolto indagini ai sensi del precedente , o che abbiano partecipato comunque all'inchiesta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-82