Art. 80 · Atti preliminari al giudizio disciplinare
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 80

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Atti preliminari al giudizio disciplinare

In vigore dal 24 giu 1983
Espletate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui al precedente il direttore del servizio personale trasmette il fascicolo alla commissione di disciplina. Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della commissione dà avviso al dipendente, nelle forme previste dal precedente , quarto, quinto e sesto comma, che nei venti giorni successivi ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia. Trascorso tale termine il presidente della commissione di disciplina fissa la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, designa un relatore fra i membri della commissione. La data della seduta fissata per la trattazione orale è comunicata dal segretario al servizio personale e, nelle forme previste dal precedente , quarto, quinto e sesto comma, al dipendente almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-80