Art. 71 · Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo II

Art. 71

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Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito è sospeso dalla qualifica, con provvedimento del direttore generale, fino a che non abbia scontato la pena e non sia cessato l'eventuale periodo di interdizione dai pubblici uffici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-71