Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo II
Art. 69
29 / 111Computo della sospensione cautelare e dell'assegno alimentare
In vigore dal 24 giu 1983
Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al dipendente la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento, debbono essere corrisposti al dipendente tutti gli emolumenti non percepiti, esclusi le indennità e i compensi per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, per il tempo eccedente la durata della sanzione o, nel caso di proscioglimento, per effetto della sospensione.
Vengono dedotte, in ogni caso, le somme che siano state nel frattempo corrisposte a titolo di assegno alimentare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-69