Art. 67 · Revoca della sospensione
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo II

Art. 67

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Revoca della sospensione

In vigore dal 24 giu 1983
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ovvero perché il dipendente non lo ha commesso, la sospensione è revocata e il dipendente ha diritto a tutti gli emolumenti non percepiti, esclusi le indennità e i compensi per servizi o mansioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente nel frattempo corrisposto. Il dipendente può essere altresì reintegrato nelle mansioni dalle quali era stato distolto per effetto della sospensione con provvedimento del direttore generale. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente primo comma la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal comma seguente, venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o essere ripreso, con la contestazione degli addebiti, entro centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro quaranta giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato all'Azienda la sentenza stessa. La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del proscioglimento penale, non può essere più iniziato. In tal caso il dipendente ha diritto agli assegni previsti nel primo comma. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può essere rinnovato.
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