Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo II
Art. 6
6 / 111Titoli di studio
In vigore dal 24 giu 1983
Il titolo di studio per l'accesso a ciascun profilo professionale, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli, è fissato di volta in volta ai sensi dell'ultimo comma dell' del DPR 145/81, all'atto della identificazione dei singoli profili professionali e in rapporto alle relative qualifiche funzionali e non può essere comunque inferiore alla scuola dell'obbligo.
Per i profili professionali comportanti lo svolgimento di mansioni tecnico-direttive il relativo titolo di studio e/o di abilitazione professionale è quello richiesto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio delle corrispondenti professioni.
Per i profili professionali relativi al personale addetto ai servizi del traffico aereo e ai servizi in volo è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e l'acquisizione della certificazione professionale richiesta per lo svolgimento rispettivamente delle funzioni di controllore del traffico aereo o di pilota.
Per i profili professionali relativi al personale addetto alla ricerca è richiesto il titolo di laurea e l'acquisizione di idonea specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-6