Art. 44 · Aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 44

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Aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente che aspira ad ottenere un periodo di aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio, deve presentare motivata domanda. Il direttore del servizio personale, sentito il responsabile dell'unità organizzativa presso la quale il dipendente presta servizio provvede sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Durante i periodi di aspettativa di cui al precedente primo comma che non possono eccedere singolarmente la durata di un anno e complessivamente la durata di ventiquattro mesi nell'arco dell'intero rapporto di servizio, il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione. Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è utile ai fini del computo delle ferie, della progressione di carriera, dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-44