Art. 39 · Passaggio ad altra qualifica
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 39

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Passaggio ad altra qualifica

In vigore dal 24 giu 1983
Il passaggio ad un profilo professionale di qualifica superiore si consegue mediante concorsi banditi dall'Azienda. Qualora ai sensi del precedente sia prevista la forma del concorso pubblico il bando riserva il trenta per cento dei posti al personale dell'Azienda della qualifica immediatamente inferiore di profilo professionale omogeneo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando; per i profili professionali attinenti al servizio di controllo del traffico aereo tale riserva è elevata all'ottanta per cento; ove la quota riservata non possa essere ricoperta per mancanza di concorrenti o di idonei i relativi posti vengono assegnati agli idonei esterni secondo l'ordine di graduatoria. La determinazione dell'aliquota riservata avviene per arrotondamento all'unità inferiore. Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio o specializzazioni nei riguardi dei dipendenti che abbiano prestato, nella qualifica immediatamente inferiore, almeno quattro anni di lodevole servizio, risultino in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di appartenenza ed abbiano partecipato, ove richiesto, con esito favorevole, ad un corso di formazione o specializzazione professionale promosso o riconosciuto dall'Azienda. Il passaggio ad un profilo professionale di qualifica superiore per il quale non è prevista, ai sensi del precedente , la forma del concorso pubblico, è attuato su domanda degli interessati di norma al 1 luglio di ciascun anno e in presenza di vacanze organiche a seguito di accertamento professionale le cui modalità, anche procedimentali, saranno determinate per ciascun profilo professionale dal consiglio di amministrazione ai sensi del primo comma dell' del DPR 145/81. Il consiglio di amministrazione dovrà disciplinare la valutazione comparativa degli aspiranti tenendo comunque conto del rendimento, della qualità del servizio prestato, della capacità organizzativa, delle doti intellettuali, di cultura, di preparazione e di capacità professionale nonché dell'anzianità di servizio e della attitudine a svolgere mansioni superiori. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma i concorsi di accesso a qualifiche comportanti lo svolgimento di mansioni tecnico-direttive vincolato, da leggi generali, al possesso di determinati titoli di studio e/o di abilitazione professionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-39