Art. 35 · Esercizio delle mansioni inerenti il profilo professionale
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 35

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Esercizio delle mansioni inerenti il profilo professionale

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti il proprio profilo professionale e non può essere assegnato, neppure di fatto, ad altre mansioni. In caso di improvvise ed urgenti esigenze di servizio il responsabile dell'unità organizzativa può disporre l'impiego del dipendente in mansioni di un profilo professionale omogeneo di qualifica immediatamente inferiore per un periodo non superiore a novanta giorni nell'anno solare. Il dipendente può altresì essere impiegato per esigenze di servizio, previa autorizzazione del direttore del servizio personale, in mansioni di un profilo professionale omogeneo di qualifica immediatamente superiore. Tale impiego, che non può eccedere i novanta giorni dell'anno solare, dà diritto dal primo giorno dell'effettivo espletamento delle mansioni al trattamento economico previsto per il relativo profilo professionale. Per esigenze di servizio, il dipendente può essere adibito, subordinatamente, ove previsto, alla frequenza con esito favorevole di un corso di aggiornamento o di riqualificazione, a mansioni diverse da quelle del suo profilo professionale, purchè le nuove mansioni rientrino tra quelle di un profilo professionale ascritto alla qualifica di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-35