Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Titolo II›Capo I
Art. 22
77 / 111Durata massima dell'orario di lavoro
In vigore dal 24 giu 1983
L'orario di lavoro è fissato in non più di quaranta ore settimanali anche per il lavoro in turni avvicendati. La sua articolazione è stabilita in modo da salvaguardare le esigenze di servizio e gli interessi degli utenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-22