Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Titolo II›Capo I
Art. 20
75 / 111Doveri generali
In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente è tenuto a prestare la propria attività con diligenza e impegno, ad osservare l'orario di ufficio e a trattare tempestivamente gli affari rientranti nella sua competenza attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo del lavoro impartitegli.
Il dipendente non può fornire, a chi non ne abbia diritto, informazioni e comunicazioni relative ai provvedimenti o ad operazioni amministrative di qualsiasi natura, nonché notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'Azienda o a terzi.
Il dipendente al quale venga impartito un ordine che ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo, tranne che l'atto richiesto sia vietato dalla legge penale.
Nei confronti del pubblico il dipendente deve osservare un comportamento ispirato a principi di correttezza, imparzialità ed efficienza tenendo conto dei limiti delle attribuzioni conferitegli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-20